Art. 1 DENOMINAZIONE |
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L
383/2000 l'associazione di ispirazione cristiana "Davide" detta
anche "Davide.it" e anche "Chiesa in rete", aderisce
alla disciplina civilistica e fiscale delle Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale (ONLUS). |
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Art. 2 SEDE |
L'associazione ha sede legale in Venaria Reale,
provincia di Torino, Via Emilia 1, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Potranno essere istituite altrove sedi secondarie. |
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Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE |
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere
attività didattiche, educative, culturali e ricreative, con particolare
riferimento alla formazione dei giovani alla comunicazione multimediale
e telematica, nel rispetto dei principi della morale cristiana e nell'ascolto
attento del Magistero ordinario e straordinario della Chiesa Cattolica.
L'Associazione promuove ogni forma di tutela dei minori, con attenzione
ai soggetti più deboli e/o a rischio di abuso e/o violenza, con particolare
riferimento all'ambito telematico.
L'Associazione si propone inoltre di offrire ai soci strutture, connessioni
e strumenti necessari per la realizzazione delle attività didattiche,
culturali e ricreative e la produzione di materiali multimediali.
Per raggiungere detto scopo l'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo
potrà:
- svolgere qualsiasi attività commerciale, artigianale, industriale,
agricola o editoriale, al fine di autofinanziarsi;
- istituire e coordinare le sedi, i centri, i corsi e le attività degli associati;
- svolgere corsi di formazione professionale sia sul territorio che sulla
Rete Internet;
- attivare e gestire siti e portali Internet e produrre materiali audiovisivi
distribuire e produrre informazioni con ogni mezzo;
- offrire assistenza legale ai propri associati per quanto riguarda l'attività editoriale in tutte le sue forme.
Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà
poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o
nazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni
coi quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi ed adottandone
la tessera nazionale quale tessera sociale.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate
a principi cristiani di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose
dei diritti inviolabili della persona. |
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Art. 4 I SOCI |
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone
fisiche o giuridiche che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento
interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a
dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti
soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo
su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare
le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge
675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza
ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso
scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota
di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo
ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto
dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno
diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità
di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione
annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci effettivi: coloro che hanno chiesto
e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto
di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità
di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della
quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione
nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede
di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il
raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di
volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso
di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
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Art. 5 DIRITTI DEI SOCI |
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere
gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i
diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito,
ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente
di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti
e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di
voto. |
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Art. 6 DOVERI DEI SOCI
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Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione
in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione
delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione
deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza,
buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto
del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
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Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE
DEL SOCIO |
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni,
morosità, mancato rinnovo annuale.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione
scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel
corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza
dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato
danno morale e/o materiale all'associazione stessa, o violazioni delle
norme dettate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento interno
emanato dal Consiglio Direttivo, da violazioni ripetute o gravi della
netiquette.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di
sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea
soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione,
non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
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Art. 8 GLI ORGANI
SOCIALI |
Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
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Art. 9 L'ASSEMBLEA |
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi,
è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione
o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno
10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato
nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocat:
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiedono almeno tre decimi dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori
e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o
deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero
dei presenti.
L'assemblea ordinaria
1. elegge il Presidente;
2. elegge il Consiglio Direttivo decidendo il numero dei membri;
3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
4. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto
predisposti dal Consiglio Direttivo;
5. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
6. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
7. approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese
a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con
voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità
delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha
diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega
in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria
sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un
componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto
dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro,
conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne,
a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria:
1. approva eventuali modifiche allo Statuto
con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata
a maggioranza dei presenti;
2. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole
di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti,
tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della
quota.
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Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO |
L'associazione è amministrata da un Consiglio
direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a undici membri, compreso
il Presidente, avente diritto di voto, eletto dall'Assemblea.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente
o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo
stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti,
a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo e il Presidente durano in carica tre anni.
Il Consiglio direttivo
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo
ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.
7 del presente statuto.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente,
il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
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Art. 11 IL PRESIDENTE |
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni
ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
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Art. 12 PATRIMONIO
E MEZZI FINANZIARI
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Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I mezzi finanziari per il funzionamento
dell'associazione sono costituiti da:
- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio
direttivo e ratificata dall'assemblea;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura;
- iniziative promozionali;
- utili derivanti da manifestazioni e altre attività svolte;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le
leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare
e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
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Art. 13 BILANCIO |
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati
dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria
con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la
data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione,
almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da
ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria
con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione,
almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da
ogni associato. |
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Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE |
Questo statuto è modificabile con la presenza della
maggioranza dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto
con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la
Legge italiana. |
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Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
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Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre
quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno
o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio
che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità
di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale
di finalità similari.
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Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI
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Per tutto ciò che non è espressamente
previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle
leggi vigenti in materia. |
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