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Statuto dell'Associazione Davide ONLUS

Art. 1 Denominazione
Art. 2 Sede
Art. 3 Scopi dell'Associazione
Art. 4 I soci
Art. 5 Diritti dei soci
Art. 6 Doveri dei soci
Art. 7 Recesso/esclusione del socio
Art. 8 Gli organi sociali
Art. 9 L'Assemblea
Art. 10 Il Consiglio Direttivo
Art. 11 Il Presidente
Art. 12 Patrimonio e mezzi finanziari
Art. 13 Bilancio
Art. 14 Modifiche statutarie
Art. 15 Scioglimento dell'Associazione
Art. 16 Disposizionei finali


Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di ispirazione cristiana "Davide" detta anche "Davide.it" e anche "Chiesa in rete", aderisce alla disciplina civilistica e fiscale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Venaria Reale, provincia di Torino, Via Emilia 1, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Potranno essere istituite altrove sedi secondarie.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere attività didattiche, educative, culturali e ricreative, con particolare riferimento alla formazione dei giovani alla comunicazione multimediale e telematica, nel rispetto dei principi della morale cristiana e nell'ascolto attento del Magistero ordinario e straordinario della Chiesa Cattolica.
L'Associazione promuove ogni forma di tutela dei minori, con attenzione ai soggetti più deboli e/o a rischio di abuso e/o violenza, con particolare riferimento all'ambito telematico.
L'Associazione si propone inoltre di offrire ai soci strutture, connessioni e strumenti necessari per la realizzazione delle attività didattiche, culturali e ricreative e la produzione di materiali multimediali.

Per raggiungere detto scopo l'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo potrà:
- svolgere qualsiasi attività commerciale, artigianale, industriale, agricola o editoriale, al fine di autofinanziarsi;
- istituire e coordinare le sedi, i centri, i corsi e le attività degli associati;
- svolgere corsi di formazione professionale sia sul territorio che sulla Rete Internet;
- attivare e gestire siti e portali Internet e produrre materiali audiovisivi distribuire e produrre informazioni con ogni mezzo;
- offrire assistenza legale ai propri associati per quanto riguarda l'attività editoriale in tutte le sue forme.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi ed adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi cristiani di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci effettivi:
coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, mancato rinnovo annuale.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo, da violazioni ripetute o gravi della netiquette.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocat:
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiedono almeno tre decimi dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

1. elegge il Presidente;
2. elegge il Consiglio Direttivo decidendo il numero dei membri;
3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
4. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
5. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
6. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
7. approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a undici membri, compreso il Presidente, avente diritto di voto, eletto dall'Assemblea.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo e il Presidente durano in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione sono costituiti da:
- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura;
- iniziative promozionali;
- utili derivanti da manifestazioni e altre attività svolte;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza della maggioranza dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.




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